Intervento del presidente della Veralli-Cortesi,Bruno Severi

 

“Dopo i numerosi interventi politico sindacali pubblicati su testate locali online, i tanti dubbi sollevati, le accuse prive di fondamento contenuti in tali documenti e invocati interventi della magistratura contabile, il presidente ed il consiglio di amministrazione intendono fare chiarezza sull’attuale situazione.

Con la sentenza numero 192/2021 del 22 03 2021 il tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, pronunciandosi sul ricorso R.G. numero 529/2020 proposto dal consorzio di cooperative Kursana Coop. Soc. a r.l. riguardante, in breve, l’aggiudicazione di servizi relativi alla residenza protetta, come proposta dalla centrale di committenza della provincia di Terni, a favore della Massimiliano Kolbe Soc. Coop Sociale, tutti gli atti e verbali di gara dello stesso centrale ed il ricorso incidentale presentato dalla medesima cooperativa, accettato il ricorso incidentale di Kolbe, dichiarato il contratto di avvalimento tra la stessa ed Agatos non conforme alla normativa di cui all’art. 89 comma uno del decreto legislativo numero 50/2016, accolto il ricorso principale di Kursana, con conseguente annullamento degli atti da questa impugnati e, previo espletamento delle verifiche di legge, aggiudicato in suo favore il servizio messo a gara.

Non si riesce a comprendere lo stupore manifestato sull’epilogo di una vertenza nella quale peraltro l’azienda Veralli-Cortesi non è chiamata direttamente in causa per proprie mancanze od errori nella definizione di patti, condizioni e modalità di esecuzione dei servizi affidati; la sentenza come promesso non censura incongruità della base economica anche se tale elemento di critica segnalato all’ANAC è stato puntualmente smentito dalla presentazione di offerte di partecipazione all’appalto da parte di nove imprese a livello nazionale con ribassi importanti.

Anche gli standard previsti dalla normativa regionale in materia di personale, risultano puntualmente rispettati. Nella dotazione organica relativa al nuovo contratto di appalto, alla voce O.S.S. devono essere aggiunte le otto operatrici dipendenti dell’A.P.S.P. per cui il totale ammonta a 22 operatori, pertanto la dotazione organica del nuovo appalto prevedono un totale di 47 operatori rispetto ai 42 del vecchio appalto.

Riguardo i costi, il vecchio appalto prevedeva oneri per un importo complessivo di euro 7.756.695 oltre Iva, mentre per il nuovo l’onere complessivo è di euro 8.733.837,89 oltre Iva.

A voler essere precisi la sentenza del Tar, è stata pronunciata essenzialmente sulla base della determinazione autonomamente assunta dalla centrale di committenza della provincia di Terni circa la valutazione dei requisiti di ammissione e che non ha tenuto conto del fatto che il contratto di avvalimento stipulato tra le cooperative Kolbe e Agatos contravveniva palesemente alle disposizioni del cosiddetto codice dei contratti.

Circa i dubbi sollevati sulle modalità con cui l’azienda aveva deciso, piuttosto frettolosamente, di indire una gara senza avvalersi della possibilità di una proroga tecnica al precedente gestore, si chiarisce che: la proroga tecnica è un istituto non più previsto, se non in via eccezionale, limitato al periodo di espletamento di una nuova procedura d’appalto e fino al subentro di un nuovo gestore e consentita solo se prevista nel capitolato d’appalto di riferimento (come previsto nel nuovo capitolato emanato dall’Azienda) e dal relativo contratto; il subentro frettoloso non è altro che la conseguenza del rifiuto categorico da parte del vecchio appaltatore dei servizi della residenza protetta di adempiere alla doppia richiesta avanzata dall’azienda e all’obbligo contrattuale di proseguire ad espletare il servizio agli stessi patti e condizioni, nelle more dell’affidamento al nuovo gestore; l’azienda ha dovuto, in virtù di tale rifiuto, procedere con rilevanti criticità e problematiche, in soli 15 giorni, ad espletare un affidamento diretto dei servizi per quattro mesi, previa consultazione di almeno cinque operatori economici e fino all’importo di euro 750.000, procedura e limiti consentiti dall’articolo 35, comma 1, lettera d) del decreto legislativo numero 50/2016 e non derogabili.

Riguardo alla pretesa di fare luce sulla vicenda e di individuare presunte responsabilità o possibili danni, appare richiesta più che legittima, ma non sono accettabili posizioni strumentali e demagogiche o ancor peggio, alterazioni della realtà sulla base di meri interesse di parte.

Come finirà la vicenda? Possiamo anticiparlo con buona pace di coloro che hanno lamentato errori nella determinazione della base d’asta dell’appalto; i servizi relativi alla gestione della residenza protetta verranno affidati non appena acquisite le prescritte verifiche di legge, al Consorzio di Cooperative Kursana Coop. Soc. a r.l. società cooperativa tra le migliori in campo nazionale per la gestione di servizi agli anziani e ad un ribasso economico migliorativo, su base di cinque anni, più vantaggioso per l’azienda rispetto all’appalto revocato e questo non pare affatto un danno verso l’azienda, anzi una concreta possibilità economica integrativa per migliorare l’erogazione dei servizi verso anziani-ospiti sempre di più affetti da patologie degenerative e bisognosi di maggiore cura e l’assistenza.

Si conclude con l’ulteriore informazione che l’attuale gestore dei servizi, al momento del subentro al precedente gestore (Polis) e dell’assunzione dei contratti del personale, ha dovuto far fronte al mancato adeguamento economico contrattuale e dei livelli assegnati (personale in servizio come OSS contrattualizzato come Addetti alle pulizie).
Occorre infine sottolineare, con un minimo di orgoglio, come ad oggi tutti gli ospiti della residenza protetta virali cortesi siano risultati tutti indenni da qualsiasi contagio da Covid-19 e questo grazie al lavoro e l’applicazione di tutti gli addetti alla struttura.”