AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L’AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI ALL’ART. 30 TER DEL D.L. 30 APRILE 2019 N. 34. (Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 13/02/2020)

 

Articolo 1
Finalità
Il Comune di Todi, al fine di incentivare la creazione di nuove attività, nonché la
rivitalizzazione del territorio comunale, intende disciplinare la concessione di agevolazioni
fiscali tributarie a soggetti che procedono alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei
mesi e alll’ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di attività commerciali,
artigianali e di servizi già esistenti sul territorio comunale.
Articolo 2
Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all’art. 30-ter del DL n. 34/2019.
Il Comune di Todi istituisce nel proprio bilancio un fondo per l’agevolazione delle iniziative
tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei
mesi, nonché all’ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di strutture
commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.
L’importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta
comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario
Articolo 3
Ambito di applicazione
1) L’agevolazione tributaria riguarda il tributo comunale sui rifiuti (TARI) e il tributo
comunale per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) a favore dei soggetti passivi Tari e
Tosap che a partire dal dal 28/06/2019 hanno proceduto alla riapertura o all’ampliamento
dell’attività economica, tra quelle elencate al successivo articolo 4, nel territorio comunale.
2) Ai fini dell’applicazione del tributo TARI e TOSAP, per imprese di nuovo insediamento si
intendono:
a) apertura di nuova impresa a carattere produttivo o commerciale con sede
operativa nel territorio comunale;
b) apertura di nuova unità locale da parte di imprese già iscritte alla C.C.I.A.A. nel
territorio comunale.
3) Ai fini della data di apertura della nuova impresa o della nuova unità locale verrà fatto
riferimento alla data del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività (SCIA/Autorizzazione)
ovvero alla data di inizio attività riportata nelle visure camerali.
Articolo 4
Attività oggetto dell’agevolazione
1) Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura o
ampliamento di esercizi operanti nei settori:
– dell’artigianato alimentare e di altri servizi (farmacie, parrucchiere, estetista,
lavanderie ecc);
– del commercio al dettaglio escluso il commercio on-line svolto senza l’apertura di
una vetrina;
– Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e di bevande (es. attività di
ristorazione, gelaterie, bar, osterie, pasticcerie, trattorie, pizzerie);
– Agenzie di servizi (es. viaggi, immobiliari, autoscuole, centri di assistenza fiscale
ecc.);
– del turismo (esecizi alberghieri, extralberghieri a carattere imprenditoriale,
agriturismI).
2) Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili
limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall’art. 4, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come
disciplinate dall’art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3) Ai fini della presente disciplina si intende che la sospensione formalmente comunicata
non equivale ad apertura – esercizio dell’ attività.
Articolo 5
Requisti per l’ ammissione ed esclusioni
1) Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle
imprese che nell’anno di riferimento in cui effettuano la riapertura o l’ampliamento
dell’attività ovvero intendano aprire una nuova unità locale operativa, nei termini di cui
all’art. 30- ter del D.L. n. 34/2019, comma 9 (dal 1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno), e
che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritti al registro delle impresee agli Albi, Ruoli e Registri
Camerali per le relative attività;
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione
coatta amministrativa o volontaria;
c) non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione
della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di ordinamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
d) non avere legali rappresentanti, amministratori e soci ai quali sia stata applicata
con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione cui si riferisce l’art.67 del
D.lgs 159/2011 (codice leggi antimafia);
e) non avere morosità tributarie pendenti con il Comune di Todi;
f) essere in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei
confronti di INPS, INAIL, CASSA EDILE e/o altri Enti Previdenziali e/o assicurativi,
secondo quanto attestabile dal DURC on line al momento della presentazione della
domanda.
I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime dei contributi “de
minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 24.12.2013 – L352/1. Pertanto, per poter
beneficiare del contributo, occorre che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti alla
singola impresa: tale condizione deve essere autocertificata sulla domanda.
Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal Decreto Legge 30 aprile 2019
n.34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019 n.58 o da altre normative
statali o regionali.
2) Sono esclusi dalle agevolazioni:
– gli esercizi di compro oro;
– le sale per scommesse;
– le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco
d’azzardo di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:
– i subentri, a qualunque titolo, in attivita’ gia’ esistenti precedentemente interrotte;
– le aperture di nuove attivita’ e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attivita’
preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o
comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso
direttamente o indirettamente riconducibile;
– gli ampliamenti della proposta commerciale a parità di superficie occupata;
– trasferimenti di sede nell’ambito del territorio comunale a parità di superficie
occupata.
Articolo 6
Obblighi del beneficiario
Tutti i requisiti di cui all’articolo 5 devono essere posseduti per l’intero periodo di
erogazione delle agevolazioni.
Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni avranno l’obbligo di tenere in esercizio
l’attività imprenditoriale nei locali ubicati nel territorio comunale, per almeno 3 anni a
decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e la restituzione
all’Ente Comunale dell’intera somma dovuta per le agevolazioni concesse.
Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo cessi
l’attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza prosecuzione
dell’attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e
mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.
Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nel proprio
esercizio apparecchiature “VLT”, slot machines o altri strumenti per il gioco d’azzardo,
pena la revoca e la restituzione dell’intera somma dovuta per le agevolazioni concesse.
Articolo 7
Agevolazioni concedibili
L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo nell’anno di riapertura o di
ampliamento e per i tre anni successivi sempre previa presentazione di apposita istanza
per ciascuna annualità nei termini previsti all’art. 5.
L’ agevolazione è prevista per gli ampliamenti o le riaperture intervenuti a partire dal
28.06.2019.
In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% del tributo comunale sui rifiuti (TARI) e
nella misura pari al 100% del tributo comunale per l’occupazione di suolo pubblico
(TOSAP) rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente
pagati nell’anno precedente a quello nel quale e’ presentata la richiesta di concessione.
Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio è
rimasto aperto
In caso di ampliamento il contributo è pari al 50% del tributo comunale sui rifiuti (TARI) e
nella misura pari al 100% del tributo comunale per l’occupazione di suolo pubblico
(TOSAP) rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente
pagati nell’anno precedente a quello nel quale e’ presentata la richiesta di concessione.
Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio è
rimasto aperto
Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio è
rimasto aperto.
Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada
pubblica chiusi da almeno sei mesi nell’anno per cui è chiesta l’agevolazione, il contributo
è concesso per la sola parte relativa all’ampliamento medesimo.
Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio
ampliato è rimasto aperto.
L’importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell’ufficio comunale competente
per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di
apertura dell’esercizio nell’anno considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura
dell’esercizio non può essere inferiore a sei.
I contributi sono concessi, nell’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento
delle risorse di cui al fondo previsto all’art. 2.
Potranno essere accolte esclusivamente le domande di contributo presentate da soggetti
in regola con i pagamenti dei tributi dovuti al Comune.
I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell’importo da
parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti Ministeri.
Le agevolazioni decorrono dalla data di effettivo inizio della nuova attività, desumibile dalla
segnalazione certificata di inizio attività presentata al SUAPE comunale, se dovuta, o, in
alternativa, dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
La verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito
dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa presentata dal contribuente per
l’accesso all’agevolazione.
Qualora le risorse stanziate in bilancio non siano sufficienti a soddisfare in pieno la
richiesta, si procederà a riconoscere al beneficiario un importo pari al beneficio
ammissibile in funzione alle disponibilità di bilancio.
Articolo 8
PRESENTAZIONE DOMANDE PER RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONE
I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare/inviare tramite
PEC al protocollo del Comune di Todi, entro e non oltre il 28 febbraio 2020, la relativa
richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all’autocertificazione
attinente al possesso dei requisiti di Legge.
Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull’autocertificazione presentata, determina la
misura del contributo spettante ai sensi dell’ art. 7, previo riscontro dell’ufficio attività
produttive (SUAPE) del regolare avvio e mantenimento dell’attività.
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito
o lo smarrimento delle domande, nonché di comunicazioni dell’Amministrazione,
dipendenti da inesatta comunicazione del recapito da parte dei partecipanti, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Articolo 9
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La domanda di concessione del contributo di cui al presente Avviso Pubblico, redatta
sulla base dell’istanza di partecipazione allegata (Allegato 1), deve contenere l’indicazione
dei requisiti posseduti.
In particolare, la domanda dovrà contenere, a pena di esclusione i dati anagrafici del
soggetto richiedente, l’indicazione del tipo attività e dovrà essere obbligatoriamente
corredata dalla seguente documentazione:
-fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare e/o del legale
rappresentante, se l’istanza è presentata in modalità telematica tramite PEC, firmata
digitalmente dal richiedente.
Articolo 10
TERMINI, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Avviso Pubblico
devono presentare, a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito del Comune di
Todi e non oltre il 28 febbraio 2020, al Comune di Todi – Settore Tributi e Patrimonio,
istanza di concessione del contributo redatta sulla base di modello allegato al presente
avviso contenente l’indicazione dei requisiti posseduti.